Recentemente con la sentenza n. 252 del 12 gennaio 2012 la Sezione Tributaria della Cassazione ha affermato che il calcolo dell’imposta sulla pubblicità deve essere effettuato in base a ciascuna delle pre-insegne corrispondenti alle diverse aziende pubblicizzate e non alla complessiva superficie della figura geometrica piana contenuta nel mezzo pubblicitario cumulativo.

La Cassazione ha pertanto dato la sua interpretazione in ordine alla disposizione contenuta nell’art. 7 del d.lgs. n. 507/93, secondo la quale l’imposta deve essere determinata in base alla superficie della figura geometrica piana in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, ritenendo peraltro che l’indifferenza della pluralità di messaggi diffusi dal mezzo pubblicitario, ai fini della liquidazione dell’unica imposta trovi applicazione esclusivamente alla sola ipotesi in cui i messaggi, contenuti nel medesimo pannello pubblicitario, siano riferibili alla stessa azienda.

La Cassazione giustifica la sua decisione, evidenziando preliminarmente che la disciplina sull’imposta della pubblicità non detta una definizione di “mezzo pubblicitario”, limitandosi soltanto ad individuare l’elemento funzionale-comunicativo assolto del “mezzo”, con generico riferimento alle modalità attraverso le quali detta funzione trova attuazione realizzando il presupposto d’imposta normativamente identificato nella “diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche” (art. 5, comma 1).

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